STATUTO
Art.
1 - Costituzione e denominazione
1. È costituita, a norma dell'art. 36 C.C., una Associazione
sindacale denominata "Associazione sindacale nazionale tra i
datori di lavoro dei collaboratori famigliari" con sigla "Assindatcolf".
2.
L'Assindatcolf opera in stretta collaborazione con
Confedilizia - Confederazione Italiana della proprietà edilizia -,
alla quale aderisce, e con le Associazioni territoriali aderenti
alla stessa.
3.
L'Associazione è apartitica e aconfessionale, è fondata su basi
democratiche e non ha fini di lucro.
Art.
2 - Durata e sede
1.
L'Associazione ha sede in Roma.
2.
L'Associazione ha durata illimitata.
3.
Essa può venire sciolta per deliberazione dell'Assemblea, assunta
con una maggioranza non inferiore a tre quarti dei Soci presenti.
Art.
3 - Scopi dell'Associazione
1. L'Associazione persegue la finalità di rappresentare e tutelare
sotto il profilo politico-sindacale la categoria dei datori di
lavoro dei collaboratori famigliari.
Essa
inoltre opera al fine di portare all'attenzione della pubblica
opinione e delle Istituzioni le problematiche inerenti a tale
rapporto di lavoro, al fine di valorizzarlo, anche in relazione agli
sviluppi sociali della famiglia, attualmente in profonda evoluzione.
2.
A tale scopo essa, fra l'altro:
-
partecipa alla stipula di contratti ed accordi collettivi di lavoro,
sia a livello nazionale che territoriale e/o di 2° livello;
-
è componente di organismi partecipativi previsti da norme di legge
e/o contrattuali collettive, sia nazionali che territoriali,
partecipando, in particolare, alle Commissioni di conciliazione
esistenti presso le Direzioni provinciali del Lavoro, nonché a
quelle istituite in sede sindacale;
-
si pone come interlocutore dei pubblici poteri (Parlamento, Governo,
Enti previdenziali, Enti locali, e in generale di tutti gli organi
della Pubblica Amministrazione) per le materie di competenza;
-
propugna, nelle opportune sedi, l'emanazione di norme di legge e/o
regolamentari inerenti il rapporto di lavoro dei collaboratori
famigliari, nonché quant'altro con esso
connesso,
nell'ottica di migliorare la condizione e valorizzare gli interessi
della categoria rappresentata;
-
promuove azioni in campo informativo, pubblicistico, legale per la
tutela degli interessi morali, sociali ed economici della categoria
rappresentata e dei propri Soci;
-
pone in essere ogni attività utile al riconoscimento della funzione
sociale del rapporto di lavoro domestico nell'ambito delle famiglie
che necessitano di assistenza, sia generica che qualificata, ad
anziani, a minori, o comunque a soggetti non autosufficienti;
-
promuove iniziative di formazione ed aggiornamento dei Soci;
-
promuove inoltre, nei casi previsti dalle leggi e/o dai contratti
collettivi, iniziative di formazione e/o riqualificazione
professionale dei collaboratori famigliari.
3.
Per la pratica realizzazione di quanto sopra, l'Associazione può,
tra l'altro, fornire ai Soci, direttamente o per il tramite delle
proprie strutture territoriali di cui ai successivi articoli 6 e
seguenti, assistenza contrattuale per quanto riguarda i rapporti
di lavoro intercorrenti tra i propri Soci ed i loro dipendenti
collaboratori famigliari, sia nella fase di instaurazione del
rapporto di lavoro, che in quelle di svolgimento e di cessazione
dello stesso.
4.
L'Associazione può anche fornire assistenza
amministrativo/contabile per i rapporti di cui al comma precedente,
nonché assistenza stragiudiziale nelle controversie di lavoro.
5.
L'assistenza di cui sopra può essere fornita direttamente oppure
attraverso l'opera di professionisti abilitati a norma di legge, per
le materie di competenza.
Art.
4 - Assenza di finalità di lucro
1.
L'Associazione non ha scopo di lucro, né ha per oggetto esclusivo o
principale l'esercizio di attività commerciali. Gli scopi enunciati
al precedente art. 3 sono tali da inquadrare l'Associazione come
avente natura sindacale.
Art.
5 - Territorialità dell'Associazione e sua struttura
1.
L'Associazione ha una struttura unitaria, articolata perifericamente
su base provinciale.
2.
Sul territorio nazionale sono costituite, preferibilmente nelle città
capoluogo di provincia, Sezioni provinciali dell'Associazione con
competenza territoriale estesa all'intera provincia alla quale
appartengono e con autonomia patrimoniale e finanziaria, nonché
operativa
e funzionale, secondo le previsioni dei successivi articoli 8, 9 e
11. Ciascuna Sezione può istituire proprie sedi distaccate,
nell'ambito della propria struttura operativa, con il rispetto della
propria competenza provinciale.
Art.
6 - Costituzione delle Sezioni
1. Le Sezioni provinciali vengono costituite dal Presidente
dell'Associazione, previa delibera del Consiglio direttivo. La
costituzione di una Sezione provinciale effettuata dal Presidente
dell'Associazione, in casi di particolare urgenza, senza la
preventiva deliberazione del Consiglio direttivo, deve comunque
essere ratificata da quest'ultimo organo nella prima riunione
successiva alla costituzione stessa.
Art. 7 - Delegato della Sezione
1. Il Presidente dell'Associazione, previa delibera del Consiglio
direttivo, provvede alla nomina del Delegato di ciascuna Sezione.
La nomina di un Delegato effettuata dal Presidente
dell'Associazione, in casi di particolare urgenza, senza la preventiva
deliberazione del Consiglio direttivo, deve comunque essere
ratificata da quest'ultimo organo nella prima riunione successiva
alla nomina stessa.
2.
Della nomina viene data notizia alle Associazioni territoriali
aderenti a Confedilizia, che hanno sede nella stessa provincia.
3.
Il Delegato resta in carica per tre anni ed è rinominabile. Il
mandato viene a scadere con il 31 ottobre del terzo anno successivo
a quello di nomina.
4.
Il Consiglio direttivo può revocare il Delegato e proporre al
Presidente dell'Associazione di nominare un nuovo Delegato, qualora
vi siano contrasti in merito alla linea ed all'attività
politico-sindacale svolta dalla Sezione, nonché qualora siano state
constatate, da parte del Consiglio direttivo, irregolarità nella
gestione della Sezione stessa.
Art.
8 - Caratteristiche operative e funzionali delle Sezioni
1. Ciascuna Sezione gode di autonomia nel campo della pratica
organizzazione e funzionalità, nell'ambito delle linee generali
dettate dal Consiglio direttivo dell'Associazione.
2.
La Sezione deve dotarsi delle strutture amministrativo-contabili
necessarie per la propria corretta gestione economico finanziaria,
nonché delle strutture operative necessarie per fornire ai propri
Soci i servizi di assistenza deliberati dal Consiglio direttivo.
3.
La Sezione deve effettuare azione di proselitismo per l'acquisizione
di Soci, raccogliendone le adesioni e/o le iscrizioni e dandone
comunicazione alla Segreteria
nazionale.
4.
La Sezione privilegia l'operatività con sinergia di mezzi e di
intenti con le Associazioni territoriali aderenti a Confedilizia,
per il potenziamento delle rispettive basi associative.
Art.
9 - Autonomia patrimoniale delle Sezioni
1. La Sezione gode di autonomia patrimoniale e finanziaria per
quanto riguarda la propria gestione.
2.
Il patrimonio della Sezione è costituito dai beni a qualsiasi
titolo acquisiti e dalle somme accantonate.
3.1
fondi della Sezione sono costituiti:
a)
dalle quote associative al netto di quanto di spettanza
dell'Associazione nella misura deliberata dall'Assemblea
dell'Associazione stessa;
b)
dalle somme incassate a titolo di contributo straordinario dei Soci
ed a titolo di atto di liberalità;
e)
dalla quota del contributo di assistenza contrattuale nella misura
che potrà essere deliberata dall'Assemblea;
d)
dagli eventuali contributi concessi dall'Associazione ai sensi del
successivo art. 10.
4.
Le spese della Sezione devono essere in ogni caso funzionali agli
scopi dell'Associazione.
5.
Il Delegato può assumere impegni e contrarre obbligazioni, senza la
preventiva autorizzazione dell'Associazione, nei limiti dei fondi
materialmente disponibili della Sezione.
6.
Le obbligazioni contratte dal Delegato della Sezione senza la
preventiva autorizzazione da parte del Consiglio direttivo (o da
parte dell'Assemblea per le materie di competenza esclusiva di
quest'ultima) non possono impegnare l'Associazione; parimenti non
possono impegnare il Presidente se quest'ultimo, nei casi di particolare
necessità ed urgenza, non le abbia preventivamente autorizzate.
7.
La Sezione deve trasmettere alla segreteria nazionale, entro il 28
febbraio di ogni anno, il rendiconto economico e finanziario della
propria gestione, relativo all'anno precedente, nonché la relativa
relazione operativa.
Art.
10 - Contributi dell'Associazione alle Sezioni
1. Il Consiglio direttivo può deliberare di concedere contributi
straordinari per sostenere le Sezioni in fase di avviamento, ovvero
sulla base di uno specifico progetto organizzativo,
a
condizione che le stesse siano in regola con le previsioni e gli
adempimenti indicati ai precedenti articoli 8 e 9.
Art.
11 - Struttura delle Sezioni
1. Al raggiungimento e consolidamento di limiti quantitativi
stabiliti con delibera del Consiglio direttivo, la Sezione assume
una struttura sociale autonoma, secondo le previsioni dei successivi
comma.
2.
Nel caso di cui al precedente comma, vengono costituiti i seguenti
Organi di autonoma gestione sociale:
-
Assemblea provinciale dei Soci;
-
Comitato provinciale.
3.
L'Assemblea provinciale dei Soci ha la funzione di eleggere i
componenti il Comitato provinciale, in numero da due a quattro, a
seconda di quanto deliberato dall'Assemblea stessa. Fa parte del
Comitato provinciale, di diritto, il Delegato.
4.
Il Comitato provinciale ha la funzione di coadiuvare il Delegato
nelle sue attività, nonché quella di approvare il rendiconto
consuntivo ed il bilancio preventivo annuale di spesa della Sezione.
5.
Le modalità di funzionamento dell'Assemblea e del Comitato, nonché
di elezione di quest'ultimo organismo, sono stabilite con appositi
regolamenti approvati dal Consiglio direttivo.
Art.
12 - Soci - Adesioni, iscrizioni e cessazioni - Quote associative
1. Possono essere Soci dell'Associazione le persone fisiche o
giuridiche che sono datori di lavoro di collaboratori famigliari o
che, comunque, sono interessati alle problematiche del rapporto di
lavoro dei collaboratori famigliari.
2.
Gli associati alle Associazioni territoriali, aderenti a
Confedilizia e gli abitanti nei Condomìni associati a dette
Associazioni territoriali hanno diritto di aderire alla
Assindatcolf,
presentando a tal fine l'atto di adesione presso la Sezione
Assindatcolf territorialmente competente.
3.
Chi non si trova nelle situazioni previste al precedente comma 2,
per diventare Socio dell'Assindatcolf deve presentare domanda di
iscrizione alla Sezione territoriale di competenza secondo il
proprio domicilio. Il richiedente diventa Socio dell'Assindatcolf
con l'accoglimento di tale domanda da parte del Delegato della
Sezione.
Il
nome del nuovo Socio deve essere comunicato dal Delegato al
Segretario al fine dell'aggiornamento del Libro Soci.
4.
Con la presentazione dell'atto di adesione o della domanda di
iscrizione il Socio deve impegnarsi all'integrale rispetto del
presente Statuto.
5.
Contestualmente alla presentazione dell'atto di adesione o della
domanda di iscrizione, e per i già iscritti entro il 31 gennaio di
ogni anno successivo, deve essere versata la quota associativa
annuale nella misura fissata dal Consiglio direttivo
dell'Associazione. Il Consiglio può stabilire particolari
agevolazioni per i soci delle Associazioni territoriali aderenti a
Confedilizia e per gli abitanti nei Condomini associati a dette
Associazioni. Tali agevolazioni vengono meno quando vengono a
cessare i predetti rapporti con l'Associazione territoriale aderente
a Confedilizia.
6.
La qualità di Socio viene meno:
a)
per dimissioni;
b)
per decesso;
e)
per esclusione decisa dal Consiglio direttivo.
7.
Le dimissioni devono essere presentate per iscritto ed operano con
l'inizio dell'anno successivo a quello durante il quale sono state
presentate.
8.
Contro il provvedimento di esclusione deciso dal Consiglio
direttivo, il Socio escluso può ricorrere al Collegio dei Probiviri
come stabilito al successivo articolo 27. Il ricorso sospende il
provvedimento di esclusione.
9.
La qualità di Socio e le relative quote corrisposte non sono
trasmissibili né in alcun modo rivalutabili. In nessun caso
potranno essere rimborsate quote sociali già versate.
10.
In caso di decesso del Socio gli eredi hanno titolo a subentrargli
nella compagine sociale sino alla fine dell'anno in corso,
usufruendo per l'anno medesimo della quota associativa già versata.
11.
Ogni Socio ha diritto a partecipare all'Assemblea di cui ai
successivi articoli 15, 16 e 17.
Art.
13 - Patrimonio e fondi comuni
1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed
immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni, o
altro titolo, vengano in legittimo possesso dell'Associazione,
nonché dalle somme accantonate per qualsiasi scopo.
2.
Ogni anno deve essere redatto e conservato in apposito libro un
regolare inventario del patrimonio sociale.
3.1
fondi comuni dell'Associazione sono costituiti:
a)
dalle quote associative, per la parte di spettanza
dell'Associazione, nella misura deliberata dall'Assemblea
dell'Associazione stessa;
b)
dalle somme incassate per atti di liberalità o a qualsiasi altro
titolo; e) dagli interessi attivi e dalle altre rendite
patrimoniali;
d)
dalle eventuali eccedenze attive della gestione annuale;
e)
dalle quote dei contributi di assistenza contrattuale di pertinenza
dell'Associazione, al netto di quanto di spettanza delle Sezioni
in regola con gli adempimenti previsti ai precedenti articoli 8 e 9;
f)
da ogni altra entrata di qualsiasi natura.
4.
La gestione ordinaria del patrimonio e dei fondi comuni spetta al
Tesoriere.
5.
Le eventuali disponibilità finanziarie eccedenti quanto occorrente
per il buon funzionamento dell'Associazione possono essere
investite, secondo il prudente apprezzamento dei competenti organi
statutari, in vista del potenziamento dell'attività associativa ed
a titolo di riserva, così come possono essere devolute per scopi
non in contrasto con gli interessi generali della categoria.
6.
In nessun caso può essere consentita la distribuzione, anche
indiretta, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve
o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo quanto
eventualmente disposto in proposito dalla legge.
7.
Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione, per mezzo
degli organi statutari competenti, può compiere ogni atto od
operazione mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziaria
ravvisata opportuna o necessaria da parte degli organi medesimi, ivi
segnatamente compresi l'acquisto e la vendita di beni immobili, l'accensione
di mutui e la concessione di ipoteche, nonché le operazioni di
locazione finanziaria (leasing).
Art.
14 - Organi dell'Associazione
1. Sono organi dell'Associazione:
-
l'Assemblea;
-
il Consiglio direttivo;
-
il Presidente e, ove siano nominati, il Vice Presidente, o i Vice
Presidenti in numero da due a tre;
-
il Tesoriere;
-
il Collegio dei Revisori dei conti;
-
il Collegio dei Probiviri;
-
il Segretario.
Art.
15 - Composizione dell'Assemblea
1. L'Assemblea è composta da tutti i Soci e dai Delegati delle
Sezioni regolarmente costituite e funzionanti.
2.
Possono partecipare all'Assemblea tutti i Soci in regola con le
quote associati-ve, ai sensi del precedente articolo 12, comma 5.
Art.
16 - Funzionamento dell'Assemblea
1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, nel luogo
indicato nell'avviso di convocazione, entro sei mesi dalla chiusura
dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto consuntivo e del
bilancio preventivo.
2.
Essa viene inoltre convocata dal Presidente ogni qualvolta egli ne
ravvisi l'opportunità o, comunque, qualora ne avanzi richiesta
almeno un terzo dei componenti il Consiglio direttivo o almeno un
decimo dei Soci, indicando gli argomenti all'ordine del giorno.
3.
La convocazione viene effettuata a mezzo avviso da pubblicare,
almeno un mese prima della data prevista, sull'organo di stampa
dell'Associazione ovvero, in
mancanza
di questo, mediante pubblicazione su di un quotidiano nazionale ed
affissione presso la Sede Sociale.
4.
L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno,
dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno
dell'Assemblea. Esso deve inoltre contenere l'indicazione delle
modalità di consultazione del rendiconto consuntivo e del bilancio
preventivo per quei Soci che intendono esercitare tale diritto.
5.
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la
presenza di almeno 1/3 dei Soci; in seconda convocazione, da tenersi
non prima del giorno successivo, l'Assemblea è validamente
costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti.
6.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in
caso di sua assenza od impedimento, da uno dei Vice Presidenti in
ordine di anzianità, ovvero in caso di assenza anche di tutti i
Vice Presidenti, da altra persona appositamente eletta per alzata di
mano tra i presenti.
7.
Funge da Segretario dell'Assemblea il Segretario dell'Associazione
o, in caso di sua assenza od impedimento, altra persona scelta dal
Presidente dell'Assemblea anche al di fuori dei Soci.
8.
Ove lo ritenga opportuno il Presidente dell'Assemblea può nominare
altresì due scrutatori, scelti di volta in volta fra i Soci
presenti.
9.
L'Assemblea delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, a
maggioranza semplice dei presenti, qualora il presente Statuto non
richieda maggioranze più elevate.
10.
Le deliberazioni concernenti modifiche dello Statuto,
preventivamente concordate con Confedilizia, vengono assunte, sia
in prima sia in seconda convocazione, con la maggioranza dei due
terzi dei presenti.
11.
Le deliberazioni dell'Assemblea vengono assunte in modo palese per
alzata di mano, salvo che almeno un terzo dei presenti richieda
l'appello nominale o lo scrutinio segreto. Le deliberazioni aventi
ad oggetto la nomina degli organi statutari ed in genere quelle
riguardanti persone vengono assunte a scrutinio segreto, a meno
che l'Assemblea all'unanimità non assuma diversa determinazione.
12.
Di ogni Assemblea viene redatto processo verbale, su apposito libro,
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
13.
Il testo del verbale viene tenuto a disposizione dei Soci e dei
Delegati delle Sezioni territoriali; esso può inoltre essere
portato a conoscenza dei Soci, anche per estratto, mediante
pubblicazione sull'organo di stampa dell'Associazione o di
Confedilizia.
Art.
17 - Poteri e prerogative dell'Assemblea
1. Spetta all'Assemblea dell'Associazione:
a)
eleggere e revocare dall'incarico i componenti il Consiglio
direttivo;
b)
eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei conti,
determinando eventualmente la misura dei loro compensi; e)
eleggere il Collegio dei Probiviri;
d)
approvare quei regolamenti, predisposti dal Consiglio direttivo,
che, a termini di Statuto, devono essere approvati dall'Assemblea;
e)
approvare i rendiconti consuntivi e i bilanci preventivi;
f)
deliberare sull'acquisto e sull'alienazione di beni immobili;
g)
determinare l'entità delle quote associative nonché l'eventuale
quota parte di esse di competenza degli organi nazionali
dell'Associazione;
h)
deliberare la misura del contributo di assistenza contrattuale, di
cui al prece-
dente
artìcolo 13, 3" comma, lett. e), di eventuale spettanza delle
Sezioni dell'Associazione, alle condizioni ivi indicate, fermo
restando il criterio della proporzionalità di tale distribuzione al
numero dei Soci di ciascuna Sezione;
i)
deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto presentate dal
Consiglio direttivo o
da
almeno un decimo dei Soci;
j)
deliberare lo scioglimento dell'Associazione, nominare e revocare
uno o più liquidatori e fissare le modalità della liquidazione,
nonché i soggetti cui devolvere l'eventuale patrimonio residuo
dell'Associazione stessa, secondo i principi dedotti al successivo
articolo 30;
k)
deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.
Art.
18 - Composizione del Consiglio direttivo
1. Il Consiglio direttivo è formato da otto oppure da dodici
componenti, a seconda delle decisioni dell'Assemblea.
2.
Nel caso sia formato da otto componenti, cinque di essi sono eletti
dall'Assemblea fra i Soci e gli altri tre vengono nominati da
Confedilizia e per essa dal Presidente della stessa; nel caso invece
sia formato da dodici componenti, sette di essi sono eletti
dall'Assemblea fra i Soci e gli altri cinque vengono nominati da
Confedilizia e per essa dal Presidente della stessa.
3.
In entrambi i casi fanno inoltre parte del Consiglio direttivo il
Presidente, il Segretario generale ed il Tesoriere di Confedilizia.
4.
I componenti il Consiglio direttivo restano in carica per tre anni e
sono rieleggibili o rinominabili.
5.
Nel caso in cui il Consiglio direttivo sia formato da otto
componenti, in parte eletti dall'Assemblea ed in parte nominati da
Confedilizia, qualora venga a mancare, per qualsiasi ragione, un
numero di componenti eletti non superiore a tre, i restanti
Consiglieri provvedono alla loro sostituzione con i primi dei non
eletti; se invece venga a mancare, per qualsiasi ragione, un
numero di componenti nominati da Confedlizia non superiore a due,
quest'ultima provvedere alla nomina dei nuovi Consiglieri in
sostituzione. Qualora venga a mancare un numero di componenti,
eletti dall'Assemblea ovvero nominati da Confedlizia, superiore a
quello indicato al 1° capoverso del presente comma, in tal caso
decade l'intero Consiglio, che deve essere pertanto rinnovato nella
sua interezza con le stesse modalità indicate al 2° comma del
presente articolo.
6.
Nel caso in cui il Consiglio direttivo sia formato da dodici
componenti, in parte eletti dall'Assemblea ed in parte nominati da
Confedilizia, qualora venga a mancare, per qualsiasi ragione, un
numero di componenti eletti non superiore a cinque, i restanti
Consiglieri provvedono alla loro sostituzione con i primi dei non
eletti; se invece venga a mancare, per qualsiasi ragione, un
numero di componenti nominati da Confedlizia non
superiore
a quattro, quest'ultima provvedere alla nomina dei nuovi Consiglieri
in sostituzione. Qualora venga a mancare un numero di componenti,
eletti dall'Assemblea ovvero nominati da Confedlizia, superiore a
quello indicato al 1" capoverso del presente comma, in tal
caso decade l'intero Consiglio, che deve essere pertanto rinnovato
nella sua interezza con le stesse modalità indicate al 2° comma
del presente articolo.
7.
I Consiglieri eletti o nominati che non intervengono senza
giustificato motivo ad almeno tre riunioni consecutive decadono
automaticamente dall'incarico. Alla relativa sostituzione si
provvede con le norme di cui ai precedenti comma 5 e 6.
8.
L'incarico di componente il Consiglio direttivo non da diritto a
compenso.
Art.
19 - Funzionamento del Consiglio direttivo
1. Il Consiglio direttivo viene convocato dal Presidente
dell'Associazione, o da chi ne fa le veci, mediante comunicazione da
inviarsi anche via telefax al domicilio dei Consiglieri almeno otto
giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di urgenza
la convocazione può essere fatta telegraficamente con preavviso di
almeno due giorni.
2.
L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno,
dell'ora e del luogo della riunione ed il relativo ordine del
giorno.
3.
Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta lo decida il
Presidente dell'Associazione o ne facciano richiesta almeno tre dei
propri componenti, specificando gli argomenti da trattare.
4.
Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la
metà dei suoi componenti, eletti dall'Assemblea o nominati da
Confedilizia.
5.1
Consiglieri non possono farsi rappresentare per delega alle
riunioni.
6.
Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente ovvero, in caso
di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ovvero, in caso
vi siano più Vice Presidenti, da quello più anziano ovvero, in
caso di assenza o impedimento anche di tutti i Vice Presidenti, dal
Consigliere più anziano d'età.
7.
Funge da Segretario del Consiglio il Segretario dell'Associazione o,
in caso di sua assenza o impedimento, altra persona scelta dal
Presidente anche al di fuori dei Soci.
8.
Il Consiglio delibera a maggioranza semplice dei Consiglieri
presenti, siano essi eletti dall'Assemblea, nominati da Confedilizia
o componenti di diritto il Consiglio direttivo stesso. In caso di
parità dei voti prevale il voto del Presidente.
9.
Di ogni riunione viene redatto, su apposito libro, un processo
verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art.
20 - Poteri e prerogative del Consiglio direttivo
1. Spetta al Consiglio direttivo:
a)
eleggere nel suo seno il Presidente, eventuali Vice Presidenti, nel
numero massimo di tre, ed il Tesoriere dell'Associazione;
b)
determinare eventuali compensi per gli incarichi di cui al punto
precedente; e) nominare e revocare il Segretario, determinandone
l'eventuale compenso;
d)
formare il regolamento od i regolamenti che disciplinano, in
conformità con lo Statuto, l'attività dell'Associazione,
presentando all'Assemblea, per la relativa approvazione, quelli per
i quali lo Statuto dispone in tal senso;
e)
approvare il programma delle attività dell'Associazione;
f)
deliberare l'istituzione delle Sezioni provinciali e stabilire i
regolamenti relativi al loro funzionamento;
g)
deliberare la nomina dei Delegati delle Sezioni provinciali;
h)
elaborare i criteri generali in ordine alla prestazione dei servizi
ai Soci;
i)
assumere e licenziare i dipendenti, determinandone le mansioni e la
retribuzione;
j)
nominare i professionisti ed i consulenti della cui collaborazione
decida di avvalersi per la migliore realizzazione degli scopi
associativi;
k)
compiere tutti gli atti od operazioni attribuiti alla propria
competenza dallo Statuto o dai regolamenti;
I)
attuare eventuali forme di collegamento con Associazioni aventi
scopi affini o complementari ai propri, deliberando l'eventuale
adesione a Federazioni;
m)
assumere, in genere, ogni iniziativa ravvisata opportuna od utile in
relazione alle finalità e agli interessi dell'Associazione.
2.
Il Consiglio direttivo è investito di ogni più ampio potere per il
compimento di tutti gli atti di gestione ordinaria e straordinaria
della Associazione, nessuno escluso od eccettuato, salvo quanto
devoluto per Statuto alla competenza di altri organi
dell'Associazione.
3.
Il Consiglio direttivo può delegare ad uno o più dei propri
componenti, disgiuntamente o congiuntamente tra loro, i poteri per
il compimento di determinati atti o categorie di atti, stabilendone
le modalità.
Art.
21 - Presidente dell'Associazione
1.
Il Presidente dell'Associazione è eletto con voto palese dal
Consiglio direttivo tra i propri componenti. Lo scrutinio è segreto
qualora lo richiedano almeno due componenti il Consiglio stesso.
2.
Egli dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3.
Durante il suo mandato il Presidente può essere revocato dal
Consiglio direttivo per gravi motivi, con deliberazione approvata
a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio stesso.
Art.
22 - Poteri e prerogative del Presidente
1. Spetta al Presidente dell'Associazione:
a)
convocare e presiedere l'Assemblea;
b)
convocare e presiedere il Consiglio direttivo;
e)
rappresentare l'Associazione in tutti gli atti civili e giudiziali e
nei rapporti con i terzi, siano essi Autorità ed Amministrazioni
pubbliche, enti o privati, salvo che per gli atti di ordinaria
amministrazione relativi al funzionamento delle Sezioni, che restano
demandati all'autonomia operativa dei Delegati;
d)
esercitare il diritto di querela e costituirsi parte civile per i
reati commessi a danno dell'Associazione;
e)
curare i rapporti con le Istituzioni politiche e parlamentari, con
le pubbliche Amministrazioni, con le organizzazioni sindacali ed
economiche e in genere con i soggetti e gli Enti con i quali
l'Associazione debba entrare in contatto in ragione delle proprie
finalità statutarie;
f)
stipulare i contratti e le convenzioni di rilievo nazionale di cui
sia parte l'Associazione e firmare la corrispondenza e gli atti
dell'Associazione;
g)
nominare i Delegati alle Sezioni provinciali su conforme delibera
del Consiglio direttivo;
h)
verificare l'operato delle Sezioni anche mediante accessi o
ispezioni presso le stesse, da eseguirsi direttamente e/o mediante
persone di propria fiducia;
i)
dare esecuzione alle deliberazioni adottate dagli organi
dell'Associazione, ed in particolare quelle dell'Assemblea, e
vigilare sull'osservanza dello Statuto.
j)
sottoscrivere congiuntamente al Tesoriere i rendiconti consuntivi ed
i bilanci preventivi;
k)
sottoscrivere i mandati di pagamento, gli ordini di riscossione, e
di riparto spese e in
genere
ogni operazione relativa al movimento di fondi, di competenza degli
organi nazionali;
I)
effettuare tutte le operazioni finanziarie necessarie per la
gestione dell'Associazione;
m)
sottoscrivere tutti gli atti necessari per l'attuazione degli scopi
associativi in conformità al presente Statuto, promuovendo le
attività che siano eventualmente richieste dalle circostanze;
n)
adottare, in caso d'urgenza e salvo ratifica, i provvedimenti di
competenza del Consiglio direttivo.
2.
Per tutto quanto sopra previsto il Presidente opera con firma libera
e singola.
3.
Il Presidente può delegare al Segretario o ad alcuno dei Vice
Presidenti, se nominati, la pratica esecuzione di particolari
mansioni od atti o categorie di atti rientranti nella sua
competenza.
Art.
23 - Vice Presidenti
1. Possono essere eletti dal Consiglio direttivo, con voto palese,
da uno a tre Vice Presidenti, scelti fra i suoi componenti. Lo
scrutinio è segreto qualora lo richiedano almeno due componenti
il Consiglio stesso.
2.
Il Vice Presidente o i Vice Presidenti durano in carica quanto il
Presidente e sono rieleggibili.
3.
Nel caso in cui non siano stati eletti Vice Presidenti, ovvero nel
caso di assenza o impedimento del Vice Presidente o di tutti i Vice
Presidenti, se più d'uno, le relative funzioni sono svolte dal
Consigliere più anziano d'età.
Art.
24 - Funzioni, poteri e prerogative dei Vice Presidenti
1. In caso di assenza o di impedimento del Presidente lo sostituisce
il Vice Presidente; qualora siano stati nominati più Vice
Presidenti lo sostituisce quello che verrà indicato dal Presidente
o, in mancanza, il più anziano di essi o, in caso di impedimento o
di assenza anche di questo, gli altri in ordine di anzianità.
2.
Fermo il potere di sostituzione del Presidente in caso di sua
assenza o impedimento, come sopra previsto, al Vice Presidente o ai
Vice Presidenti spettano i poteri che ad essi vengono di volta in
volta attribuiti dal Presidente.
3.
Per i poteri ad essi conferiti, al Vice Presidente o ai Vice
Presidenti spetta disgiuntamente la rappresentanza
dell'Associazione, salvo per quei poteri, operazioni o
categorie
di operazioni per cui il Presidente espressamente attribuisca loro
congiuntamente la rappresentanza.
Art.
25 - Tesoriere
1. Il Tesoriere è eletto con voto palese dal Consiglio direttivo
tra i suoi componenti.
2.
Egli dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3.
Il Tesoriere sovraintende alla gestione economica e finanziaria
dell'Associazione e ne cura la conformità alle prescrizioni del
bilancio preventivo; autorizza le spese ed i relativi pagamenti.
4.
Egli riferisce sulle questioni di propria competenza al Consiglio
direttivo.
5.
Egli elabora, predispone e sottoscrive congiuntamente al Presidente
il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo; riferisce
inoltre annualmente al Consiglio
direttivo
ed all'Assemblea in merito alla gestione economica e finanziaria
dell'Associazione, predisponendo all'uopo una relazione sul
rendiconto consuntivo da pubblicizzare nei modi ritenuti più
opportuni.
Art.
26 - Collegio dei Revisori dei conti
1. Il Collegio dei Revisori dei conti è formato da tre componenti
effettivi e due supplenti, anche non Soci.
2.
Esso è eletto dall'Assemblea dell'Associazione, che provvede anche
alla nomina del Presidente del Collegio. Quest'ultimo deve essere
iscritto all'Albo dei Revisori contabili.
3.1
Revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
4.1
Revisori dei conti possono essere retribuiti a forfait in ragione di
anno secondo apposita deliberazione dell'Assemblea.
5.
I Revisori dei conti controllano la contabilità dell'Associazione
ed in genere tutta la documentazione contabile ed amministrativa
dell'Associazione stessa. Tale controllo è esercitato con verifiche
da tenere almeno ogni tre mesi, delle quali deve essere redatto
verbale su apposito libro.
Art.
27 - Collegio dei Probiviri
1. Il Collegio dei Probiviri è formato da tre componenti, scelti
fra i Soci.
2.
Esso è eletto dall'Assemblea dell'Associazione, che provvede anche
alla nomina del Presidente del Collegio.
3.
I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
4.
Compito del Collegio dei Probiviri è quello di tentare una
composizione amichevole di qualsiasi controversia dovesse
insorgere fra i Soci, o fra questi e gli organi statutari, o fra
organi statutari e loro componenti o fra i Delegati e l'Associazione.
5.
Sono inoltre deferite al Collegio dei Probiviri le controversie in
ordine all'inter-pretazione e all'applicazione dello Statuto e dei
regolamenti.
6.
Le controversie di cui ai due precedenti comma sono deferite
obbligatoriamente al Collegio dei Probiviri. Il Collegio medesimo
decide in via esclusiva ed inappellabile sugli eventuali ricorsi dei
Soci contro i provvedimenti di esclusione dall'Associazione
deliberati dal Consiglio direttivo a mente del precedente articolo
12.
7.
Il Collegio sceglie autonomamente le modalità di procedura e
giudica secondo equità ed in modo inappellabile, decidendo anche
circa l'eventuale accollo alla parte soccombente, o ad entrambe le
parti, di eventuali costi.
8.
Le parti sono tenute ad accettare il giudizio dei Probiviri come se
fosse la manifestazione della loro volontà e a dare ad esso
immediata esecuzione.
Art.
28 - Segretario dell'Associazione
1. Il Segretario è nominato a tempo indeterminato dal Consiglio
direttivo dell'Associazione all'interno della compagine Sociale.
Egli può essere altresì revocato dal Consiglio direttivo con
deliberazione inappellabile.
2.
Spetta al Segretario dell'Associazione:
a)
coordinare, su indicazione del Presidente, l'organizzazione e il
buon funzionamento degli uffici centrali e della struttura
periferica dell'Associazione;
b)
ricevere e controllare i rendiconti economico-finanziari della
gestione delle Sezioni provinciali, nonché le relative relazioni
operative, così come previsto al precedente articolo 9, 7° comma,
riferendone al Presidente ed al Consiglio direttivo;
e)
coadiuvare ed assistere il Presidente nell'esercizio delle sue
funzioni;
d)
eseguire, avvalendosi della collaborazione degli Uffici ed
eventualmente di consulenti, le pratiche assegnategli dal Presidente
o dal Consiglio direttivo, e riferirne ai medesimi organi;
e)
sottoscrivere insieme al Presidente i mandati di pagamento, gli
ordini di riscossione, i ruoli di riscossione, di riparto delle
spese ed in genere ogni operazione relativa al movimento dei fondi;
f)
emettere tratte, girare ed in genere apporre la propria
sottoscrizione su assegni ed altri titoli di credito, anche a
firma singola, qualora espressamente autorizzato dal Presidente;
g)
dirigere l'attività del personale dipendente e in genere dei
collaboratori dell'Associazione;
h)
curare la custodia dell'archivio dell'Associazione;
i)
provvedere a diramare tempestivamente gli avvisi di convocazione
delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio direttivo e degli
altri organi statutari;
j)
assistere alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio direttivo,
redigendone i relativi verbali;
k)
tenere i libri, i registri e i documenti dell'Associazione;
I)
dare pratica esecuzione, per quanto di sua pertinenza, alle
deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio direttivo e in genere
degli organi statutari dell'Associazione;
m)
eseguire, con la collaborazione degli Uffici, tutti i lavori e le
incombenze riguardanti l'attività e la gestione dell'Associazione,
secondo le indicazioni del Presidente.
3.1
libri di cui sopra, della cui tenuta è responsabile il Segretario,
sono i seguenti:
-
libro dei Soci;
-
libro dei verbali dell'Assemblea;
-
libro dei verbali del Consiglio direttivo;
-
libro giornale;
-
libro cronologico delle Sezioni e dei Delegati;
-
partitari delle Sezioni e dei Delegati;
-
libro degli inventar) del patrimonio Sociale.
Tali
libri dovranno essere vidimati dal Presidente, o persona da questi
delegata, prima di essere messi in uso.
Art.
29 - Esercizi Sociali - Rendiconto consuntivo e Bilancio
preventivo
1. Gli esercizi Sociali decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di
ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, e comunque non oltre il
primo semestre dell'anno successivo, devono essere compilati il
rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo dell'Associazione,
da presentarsi all'approvazione dell'Assemblea.
2.
Almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea recante
all'ordine del giorno l'esame e l'approvazione del rendiconto
consuntivo e del bilancio preventivo, tali documenti sono
depositati presso gli uffici centrali dell'Associazione a
disposizione dei Soci, unitamente alla relazione del Consiglio
direttivo e a quella del Collegio dei Revisori dei conti.
Art.
30 - Scioglimento dell'Associazione
1. L'Associazione si scioglie per deliberazione dell'Assemblea
adottata con la maggioranza richiesta dal precedente articolo 2,
ovvero per qualunque altra causa prevista dalla legge.
2.
In conseguenza del verificarsi di una causa di scioglimento,
l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, scelti
anche al di fuori dei Soci, determinandone le attribuzioni e i
poteri e stabilendone il compenso.
3.
I liquidatori, al termine delle operazioni di liquidazione,
provvedono alla devoluzione della consistenza residuale del
patrimonio dell'Associazione stessa ad altre associazioni aventi
analoghe finalità, per scopi non in contrasto con le finalità in
vista delle quali l'Assindatcolf è costituita, o comunque per
scopi di generale utilità, sentito l'organismo di controllo di cui
all'art. 3, comma 190, della Legge 23.12.96, n. 662, e salvo diversa
destinazione imposta dalla Legge.
Art.
31 - Clausola di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa
rinvio alle norme dettate dal Codice Civile e dalle leggi speciali
in materia di associazioni non riconosciute.
Norma
transitoria
II presente Statuto entra in vigore il giorno dell'approvazione da
parte dell'Assemblea.
Entro
cinque mesi dalla sua approvazione verranno rinnovate tutte le
cariche Sociali ad eccezione dei Delegati. Questi ultimi, in carica
al momento dell'approvazione del presente Statuto da parte
dell'Assemblea, decadono con la data del 31 ottobre dell'anno
successivo a quello in cui si è verificata l'approvazione stessa.
L'adeguamento
delle strutture organizzative dell'Associazione avrà luogo entro
sei mesi dallo stesso termine.
|