STATUTO

Art. 1 - Costituzione e denominazione

1. È costituita, a norma dell'art. 36 C.C., una Associazione sindacale denominata "Associazione sindacale nazionale tra i datori di lavoro dei collaboratori famigliari" con sigla "Assindatcolf".

2. L'Assindatcolf opera in stretta collaborazione con Confedilizia - Confederazione Italiana della proprietà edilizia -, alla quale aderisce, e con le Associazioni territoriali aderenti alla stessa.

3. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, è fondata su basi democratiche e non ha fini di lucro.

 

Art. 2 - Durata e sede

 

1. L'Associazione ha sede in Roma.

2. L'Associazione ha durata illimitata.

3. Essa può venire sciolta per deliberazione dell'Assemblea, assunta con una maggioranza non inferiore a tre quarti dei Soci presenti.

 

Art. 3 - Scopi dell'Associazione

1. L'Associazione persegue la finalità di rappresentare e tutelare sotto il profilo politico-sindacale la categoria dei datori di lavoro dei collaboratori famigliari. Essa inoltre opera al fine di portare all'attenzione della pubblica opinione e delle Istituzioni le problematiche inerenti a tale rapporto di lavoro, al fine di valorizzarlo, anche in relazione agli sviluppi sociali della famiglia, attualmente in profonda evoluzione.

2. A tale scopo essa, fra l'altro:

- partecipa alla stipula di contratti ed accordi collettivi di lavoro, sia a livello nazionale che territoriale e/o di 2° livello;

- è componente di organismi partecipativi previsti da norme di legge e/o contrattuali collettive, sia nazionali che territoriali, partecipando, in particolare, alle Commissioni di conciliazione esistenti presso le Direzioni provinciali del Lavoro, nonché a quelle istituite in sede sindacale;

- si pone come interlocutore dei pubblici poteri (Parlamento, Governo, Enti previdenziali, Enti locali, e in generale di tutti gli organi della Pubblica Amministrazione) per le materie di competenza;

- propugna, nelle opportune sedi, l'emanazione di norme di legge e/o regolamentari inerenti il rapporto di lavoro dei collaboratori famigliari, nonché quant'altro con esso

connesso, nell'ottica di migliorare la condizione e valorizzare gli interessi della categoria rappresentata;

- promuove azioni in campo informativo, pubblicistico, legale per la tutela degli interessi morali, sociali ed economici della categoria rappresentata e dei propri Soci;

- pone in essere ogni attività utile al riconoscimento della funzione sociale del rapporto di lavoro domestico nell'ambito delle famiglie che necessitano di assistenza, sia generica che qualificata, ad anziani, a minori, o comunque a soggetti non autosufficienti;

- promuove iniziative di formazione ed aggiornamento dei Soci;

- promuove inoltre, nei casi previsti dalle leggi e/o dai contratti collettivi, iniziative di formazione e/o riqualificazione professionale dei collaboratori famigliari.

3. Per la pratica realizzazione di quanto sopra, l'Associazione può, tra l'altro, fornire ai Soci, direttamente o per il tramite delle proprie strutture territoriali di cui ai successivi articoli 6 e seguenti, assistenza contrattuale per quanto riguarda i rap­porti di lavoro intercorrenti tra i propri Soci ed i loro dipendenti collaboratori famigliari, sia nella fase di instaurazione del rapporto di lavoro, che in quelle di svolgimento e di cessazione dello stesso.

4. L'Associazione può anche fornire assistenza amministrativo/contabile per i rapporti di cui al comma precedente, nonché assistenza stragiudiziale nelle controversie di lavoro.

5. L'assistenza di cui sopra può essere fornita direttamente oppure attraverso l'opera di professionisti abilitati a norma di legge, per le materie di competenza.

 

Art. 4 - Assenza di finalità di lucro

 

1. L'Associazione non ha scopo di lucro, né ha per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. Gli scopi enunciati al precedente art. 3 sono tali da inquadrare l'Associazione come avente natura sindacale.

 

Art. 5 - Territorialità dell'Associazione e sua struttura

 

1. L'Associazione ha una struttura unitaria, articolata perifericamente su base provinciale.

2. Sul territorio nazionale sono costituite, preferibilmente nelle città capoluogo di provincia, Sezioni provinciali dell'Associazione con competenza territoriale estesa all'intera provincia alla quale appartengono e con autonomia patrimoniale e finanziaria, nonché

operativa e funzionale, secondo le previsioni dei successivi articoli 8, 9 e 11. Ciascuna Sezione può istituire proprie sedi distaccate, nell'ambito della propria struttura operativa, con il rispetto della propria competenza provinciale.

 

Art. 6 - Costituzione delle Sezioni

1. Le Sezioni provinciali vengono costituite dal Presidente dell'Associazione, previa delibera del Consiglio direttivo. La costituzione di una Sezione provinciale effettuata dal Presidente dell'Associazione, in casi di particolare urgenza, senza la preventiva deliberazione del Consiglio direttivo, deve comunque essere ratificata da quest'ultimo organo nella prima riunione successiva alla costituzione stessa.  

Art. 7 - Delegato della Sezione

1. Il Presidente dell'Associazione, previa delibera del Consiglio direttivo, provve­de alla nomina del Delegato di ciascuna Sezione. La nomina di un Delegato effettuata dal Presidente dell'Associazione, in casi di particolare urgenza, senza la pre­ventiva deliberazione del Consiglio direttivo, deve comunque essere ratificata da quest'ultimo organo nella prima riunione successiva alla nomina stessa.

2. Della nomina viene data notizia alle Associazioni territoriali aderenti a Confedilizia, che hanno sede nella stessa provincia.

3. Il Delegato resta in carica per tre anni ed è rinominabile. Il mandato viene a scadere con il 31 ottobre del terzo anno successivo a quello di nomina.

4. Il Consiglio direttivo può revocare il Delegato e proporre al Presidente dell'Associazione di nominare un nuovo Delegato, qualora vi siano contrasti in merito alla linea ed all'attività politico-sindacale svolta dalla Sezione, nonché qualora siano state constatate, da parte del Consiglio direttivo, irregolarità nella gestione della Sezione stessa.

 

Art. 8 - Caratteristiche operative e funzionali delle Sezioni

1. Ciascuna Sezione gode di autonomia nel campo della pratica organizzazione e funzionalità, nell'ambito delle linee generali dettate dal Consiglio direttivo dell'As­sociazione.

2. La Sezione deve dotarsi delle strutture amministrativo-contabili necessarie per la propria corretta gestione economico finanziaria, nonché delle strutture operative necessarie per fornire ai propri Soci i servizi di assistenza deliberati dal Con­siglio direttivo.

3. La Sezione deve effettuare azione di proselitismo per l'acquisizione di Soci, raccogliendone le adesioni e/o le iscrizioni e dandone comunicazione alla Segreteria

nazionale.

4. La Sezione privilegia l'operatività con sinergia di mezzi e di intenti con le As­sociazioni territoriali aderenti a Confedilizia, per il potenziamento delle rispettive basi associative.

 

Art. 9 - Autonomia patrimoniale delle Sezioni

1. La Sezione gode di autonomia patrimoniale e finanziaria per quanto riguarda la propria gestione.

2. Il patrimonio della Sezione è costituito dai beni a qualsiasi titolo acquisiti e dalle somme accantonate.

3.1 fondi della Sezione sono costituiti:

a) dalle quote associative al netto di quanto di spettanza dell'Associazione nella misura deliberata dall'Assemblea dell'Associazione stessa;

b) dalle somme incassate a titolo di contributo straordinario dei Soci ed a titolo di atto di liberalità;

e) dalla quota del contributo di assistenza contrattuale nella misura che potrà es­sere deliberata dall'Assemblea;

d) dagli eventuali contributi concessi dall'Associazione ai sensi del successivo art. 10.

4. Le spese della Sezione devono essere in ogni caso funzionali agli scopi dell'Associazione.

5. Il Delegato può assumere impegni e contrarre obbligazioni, senza la preventi­va autorizzazione dell'Associazione, nei limiti dei fondi materialmente disponibili della Sezione.

6. Le obbligazioni contratte dal Delegato della Sezione senza la preventiva auto­rizzazione da parte del Consiglio direttivo (o da parte dell'Assemblea per le materie di competenza esclusiva di quest'ultima) non possono impegnare l'Associazione; parimenti non possono impegnare il Presidente se quest'ultimo, nei casi di partico­lare necessità ed urgenza, non le abbia preventivamente autorizzate.

7. La Sezione deve trasmettere alla segreteria nazionale, entro il 28 febbraio di ogni anno, il rendiconto economico e finanziario della propria gestione, relativo all'anno precedente, nonché la relativa relazione operativa.

 

Art. 10 - Contributi dell'Associazione alle Sezioni

1. Il Consiglio direttivo può deliberare di concedere contributi straordinari per sostenere le Sezioni in fase di avviamento, ovvero sulla base di uno specifico progetto organizzativo,

a condizione che le stesse siano in regola con le previsioni e gli adempimenti indicati ai precedenti articoli 8 e 9.

 

Art. 11 - Struttura delle Sezioni

1. Al raggiungimento e consolidamento di limiti quantitativi stabiliti con delibera del Consiglio direttivo, la Sezione assume una struttura sociale autonoma, secondo le previsioni dei successivi comma.

2. Nel caso di cui al precedente comma, vengono costituiti i seguenti Organi di autonoma gestione sociale:

- Assemblea provinciale dei Soci;

- Comitato provinciale.

3. L'Assemblea provinciale dei Soci ha la funzione di eleggere i componenti il Comitato provinciale, in numero da due a quattro, a seconda di quanto deliberato dall'Assemblea stessa. Fa parte del Comitato provinciale, di diritto, il Delegato.

4. Il Comitato provinciale ha la funzione di coadiuvare il Delegato nelle sue attività, nonché quella di approvare il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo annuale di spesa della Sezione.

5. Le modalità di funzionamento dell'Assemblea e del Comitato, nonché di ele­zione di quest'ultimo organismo, sono stabilite con appositi regolamenti approvati dal Consiglio direttivo.

 

Art. 12 - Soci - Adesioni, iscrizioni e cessazioni - Quote associative

1. Possono essere Soci dell'Associazione le persone fisiche o giuridiche che so­no datori di lavoro di collaboratori famigliari o che, comunque, sono interessati alle problematiche del rapporto di lavoro dei collaboratori famigliari.

2. Gli associati alle Associazioni territoriali, aderenti a Confedilizia e gli abitanti nei Condomìni associati a dette Associazioni territoriali hanno diritto di aderire alla

Assindatcolf, presentando a tal fine l'atto di adesione presso la Sezione Assindatcolf territorialmente competente.

3. Chi non si trova nelle situazioni previste al precedente comma 2, per diventare Socio dell'Assindatcolf deve presentare domanda di iscrizione alla Sezione territo­riale di competenza secondo il proprio domicilio. Il richiedente diventa Socio dell'As­sindatcolf con l'accoglimento di tale domanda da parte del Delegato della Sezione.

Il nome del nuovo Socio deve essere comunicato dal Delegato al Segretario al fine dell'aggiornamento del Libro Soci.

4. Con la presentazione dell'atto di adesione o della domanda di iscrizione il Socio deve impegnarsi all'integrale rispetto del presente Statuto.

5. Contestualmente alla presentazione dell'atto di adesione o della domanda di iscrizione, e per i già iscritti entro il 31 gennaio di ogni anno successivo, deve esse­re versata la quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio direttivo dell'Associazione. Il Consiglio può stabilire particolari agevolazioni per i soci delle Associazioni territoriali aderenti a Confedilizia e per gli abitanti nei Condomini as­sociati a dette Associazioni. Tali agevolazioni vengono meno quando vengono a cessare i predetti rapporti con l'Associazione territoriale aderente a Confedilizia.

6. La qualità di Socio viene meno:

a) per dimissioni;

b) per decesso;

e) per esclusione decisa dal Consiglio direttivo.

7. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto ed operano con l'inizio dell'anno successivo a quello durante il quale sono state presentate.

8. Contro il provvedimento di esclusione deciso dal Consiglio direttivo, il Socio escluso può ricorrere al Collegio dei Probiviri come stabilito al successivo articolo 27. Il ricorso sospende il provvedimento di esclusione.

9. La qualità di Socio e le relative quote corrisposte non sono trasmissibili né in alcun modo rivalutabili. In nessun caso potranno essere rimborsate quote sociali già versate.

10. In caso di decesso del Socio gli eredi hanno titolo a subentrargli nella com­pagine sociale sino alla fine dell'anno in corso, usufruendo per l'anno medesimo della quota associativa già versata.

11. Ogni Socio ha diritto a partecipare all'Assemblea di cui ai successivi articoli 15, 16 e 17.

 

Art. 13 - Patrimonio e fondi comuni

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni, o altro titolo, vengano in legittimo pos­sesso dell'Associazione, nonché dalle somme accantonate per qualsiasi scopo.

2. Ogni anno deve essere redatto e conservato in apposito libro un regolare in­ventario del patrimonio sociale.

3.1 fondi comuni dell'Associazione sono costituiti:

a) dalle quote associative, per la parte di spettanza dell'Associazione, nella mi­sura deliberata dall'Assemblea dell'Associazione stessa;

b) dalle somme incassate per atti di liberalità o a qualsiasi altro titolo; e) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

d) dalle eventuali eccedenze attive della gestione annuale;

e) dalle quote dei contributi di assistenza contrattuale di pertinenza dell'Associa­zione, al netto di quanto di spettanza delle Sezioni in regola con gli adempimenti previsti ai precedenti articoli 8 e 9;

f) da ogni altra entrata di qualsiasi natura.

4. La gestione ordinaria del patrimonio e dei fondi comuni spetta al Tesoriere.

5. Le eventuali disponibilità finanziarie eccedenti quanto occorrente per il buon funzionamento dell'Associazione possono essere investite, secondo il prudente ap­prezzamento dei competenti organi statutari, in vista del potenziamento dell'attività associativa ed a titolo di riserva, così come possono essere devolute per scopi non in contrasto con gli interessi generali della categoria.

6. In nessun caso può essere consentita la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associa­zione, salvo quanto eventualmente disposto in proposito dalla legge.

7. Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione, per mezzo degli organi statutari competenti, può compiere ogni atto od operazione mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziaria ravvisata opportuna o necessaria da parte degli organi medesimi, ivi segnatamente compresi l'acquisto e la vendita di beni immobili, l'ac­censione di mutui e la concessione di ipoteche, nonché le operazioni di locazione finanziaria (leasing).

 

Art. 14 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;

- il Consiglio direttivo;

- il Presidente e, ove siano nominati, il Vice Presidente, o i Vice Presidenti in nu­mero da due a tre;

- il Tesoriere;

- il Collegio dei Revisori dei conti;

- il Collegio dei Probiviri;

- il Segretario.

 

Art. 15 - Composizione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i Soci e dai Delegati delle Sezioni regolar­mente costituite e funzionanti.

2. Possono partecipare all'Assemblea tutti i Soci in regola con le quote associati-ve, ai sensi del precedente articolo 12, comma 5.

 

Art. 16 - Funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto consuntivo e del bilancio preventivo.

2. Essa viene inoltre convocata dal Presidente ogni qualvolta egli ne ravvisi l'op­portunità o, comunque, qualora ne avanzi richiesta almeno un terzo dei componenti il Consiglio direttivo o almeno un decimo dei Soci, indicando gli argomenti all'ordine del giorno.

3. La convocazione viene effettuata a mezzo avviso da pubblicare, almeno un mese prima della data prevista, sull'organo di stampa dell'Associazione ovvero, in

mancanza di questo, mediante pubblicazione su di un quotidiano nazionale ed af­fissione presso la Sede Sociale.

4. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno dell'Assemblea. Esso deve inoltre conte­nere l'indicazione delle modalità di consultazione del rendiconto consuntivo e del bilancio preventivo per quei Soci che intendono esercitare tale diritto.

5. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 1/3 dei Soci; in seconda convocazione, da tenersi non prima del giorno successivo, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza od impedimento, da uno dei Vice Presidenti in ordine di anzianità, ovvero in caso di assenza anche di tutti i Vice Presidenti, da altra persona appositamente eletta per alzata di mano tra i presenti.

7. Funge da Segretario dell'Assemblea il Segretario dell'Associazione o, in caso di sua assenza od impedimento, altra persona scelta dal Presidente dell'Assem­blea anche al di fuori dei Soci.

8. Ove lo ritenga opportuno il Presidente dell'Assemblea può nominare altresì due scrutatori, scelti di volta in volta fra i Soci presenti.

9. L'Assemblea delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, a maggioran­za semplice dei presenti, qualora il presente Statuto non richieda maggioranze più elevate.

10. Le deliberazioni concernenti modifiche dello Statuto, preventivamente con­cordate con Confedilizia, vengono assunte, sia in prima sia in seconda convocazio­ne, con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

11. Le deliberazioni dell'Assemblea vengono assunte in modo palese per alzata di mano, salvo che almeno un terzo dei presenti richieda l'appello nominale o lo scrutinio segreto. Le deliberazioni aventi ad oggetto la nomina degli organi statutari ed in genere quelle riguardanti persone vengono assunte a scrutinio segreto, a me­no che l'Assemblea all'unanimità non assuma diversa determinazione.

12. Di ogni Assemblea viene redatto processo verbale, su apposito libro, sotto­scritto dal Presidente e dal Segretario.

13. Il testo del verbale viene tenuto a disposizione dei Soci e dei Delegati delle Sezioni territoriali; esso può inoltre essere portato a conoscenza dei Soci, anche per estratto, mediante pubblicazione sull'organo di stampa dell'Associazione o di Confedilizia.

 

Art. 17 - Poteri e prerogative dell'Assemblea

1. Spetta all'Assemblea dell'Associazione:

a) eleggere e revocare dall'incarico i componenti il Consiglio direttivo;

b) eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei conti, determinando even­tualmente la misura dei loro compensi; e) eleggere il Collegio dei Probiviri;

d) approvare quei regolamenti, predisposti dal Consiglio direttivo, che, a termini di Statuto, devono essere approvati dall'Assemblea;

e) approvare i rendiconti consuntivi e i bilanci preventivi;

f) deliberare sull'acquisto e sull'alienazione di beni immobili;

g) determinare l'entità delle quote associative nonché l'eventuale quota parte di esse di competenza degli organi nazionali dell'Associazione;

h) deliberare la misura del contributo di assistenza contrattuale, di cui al prece-

dente artìcolo 13, 3" comma, lett. e), di eventuale spettanza delle Sezioni dell'Asso­ciazione, alle condizioni ivi indicate, fermo restando il criterio della proporzionalità di tale distribuzione al numero dei Soci di ciascuna Sezione;

i) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto presentate dal Consiglio di­rettivo o

da almeno un decimo dei Soci;

j) deliberare lo scioglimento dell'Associazione, nominare e revocare uno o più li­quidatori e fissare le modalità della liquidazione, nonché i soggetti cui devolvere l'e­ventuale patrimonio residuo dell'Associazione stessa, secondo i principi dedotti al successivo articolo 30;

k) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

 

Art. 18 - Composizione del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è formato da otto oppure da dodici componenti, a secon­da delle decisioni dell'Assemblea.

2. Nel caso sia formato da otto componenti, cinque di essi sono eletti dall'As­semblea fra i Soci e gli altri tre vengono nominati da Confedilizia e per essa dal Presidente della stessa; nel caso invece sia formato da dodici componenti, sette di essi sono eletti dall'Assemblea fra i Soci e gli altri cinque vengono nominati da Confedilizia e per essa dal Presidente della stessa.

3. In entrambi i casi fanno inoltre parte del Consiglio direttivo il Presidente, il Segretario generale ed il Tesoriere di Confedilizia.

4. I componenti il Consiglio direttivo restano in carica per tre anni e sono rieleg­gibili o rinominabili.

5. Nel caso in cui il Consiglio direttivo sia formato da otto componenti, in parte eletti dall'Assemblea ed in parte nominati da Confedilizia, qualora venga a manca­re, per qualsiasi ragione, un numero di componenti eletti non superiore a tre, i re­stanti Consiglieri provvedono alla loro sostituzione con i primi dei non eletti; se in­vece venga a mancare, per qualsiasi ragione, un numero di componenti nominati da Confedlizia non superiore a due, quest'ultima provvedere alla nomina dei nuovi Consiglieri in sostituzione. Qualora venga a mancare un numero di componenti, eletti dall'Assemblea ovvero nominati da Confedlizia, superiore a quello indicato al 1° capoverso del presente comma, in tal caso decade l'intero Consiglio, che deve essere pertanto rinnovato nella sua interezza con le stesse modalità indicate al 2° comma del presente articolo.

6. Nel caso in cui il Consiglio direttivo sia formato da dodici componenti, in parte eletti dall'Assemblea ed in parte nominati da Confedilizia, qualora venga a manca­re, per qualsiasi ragione, un numero di componenti eletti non superiore a cinque, i restanti Consiglieri provvedono alla loro sostituzione con i primi dei non eletti; se in­vece venga a mancare, per qualsiasi ragione, un numero di componenti nominati da Confedlizia non

superiore a quattro, quest'ultima provvedere alla nomina dei nuovi Consiglieri in sostituzione. Qualora venga a mancare un numero di compo­nenti, eletti dall'Assemblea ovvero nominati da Confedlizia, superiore a quello indi­cato al 1" capoverso del presente comma, in tal caso decade l'intero Consiglio, che deve essere pertanto rinnovato nella sua interezza con le stesse modalità indicate al 2° comma del presente articolo.

7. I Consiglieri eletti o nominati che non intervengono senza giustificato motivo ad almeno tre riunioni consecutive decadono automaticamente dall'incarico. Alla relativa sostituzione si provvede con le norme di cui ai precedenti comma 5 e 6.

8. L'incarico di componente il Consiglio direttivo non da diritto a compenso.

 

Art. 19 - Funzionamento del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo viene convocato dal Presidente dell'Associazione, o da chi ne fa le veci, mediante comunicazione da inviarsi anche via telefax al domicilio dei Consiglieri almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di urgenza la convocazione può essere fatta telegraficamente con preavviso di alme­no due giorni.

2. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione ed il relativo ordine del giorno.

3. Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta lo decida il Presidente dell'Associazione o ne facciano richiesta almeno tre dei propri componenti, specificando gli argomenti da trattare.

4. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti, eletti dall'Assemblea o nominati da Confedilizia.

5.1 Consiglieri non possono farsi rappresentare per delega alle riunioni.

6. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente ovvero, in caso di sua assen­za o impedimento, dal Vice Presidente ovvero, in caso vi siano più Vice Presidenti, da quello più anziano ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di tutti i Vice Presidenti, dal Consigliere più anziano d'età.

7. Funge da Segretario del Consiglio il Segretario dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, altra persona scelta dal Presidente anche al di fuori dei Soci.

8. Il Consiglio delibera a maggioranza semplice dei Consiglieri presenti, siano essi eletti dall'Assemblea, nominati da Confedilizia o componenti di diritto il Consi­glio direttivo stesso. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

9. Di ogni riunione viene redatto, su apposito libro, un processo verbale, sotto­scritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 20 - Poteri e prerogative del Consiglio direttivo

1. Spetta al Consiglio direttivo:

a) eleggere nel suo seno il Presidente, eventuali Vice Presidenti, nel numero massimo di tre, ed il Tesoriere dell'Associazione;

b) determinare eventuali compensi per gli incarichi di cui al punto precedente; e) nominare e revocare il Segretario, determinandone l'eventuale compenso;

d) formare il regolamento od i regolamenti che disciplinano, in conformità con lo Statuto, l'attività dell'Associazione, presentando all'Assemblea, per la relativa approvazione, quelli per i quali lo Statuto dispone in tal senso;

e) approvare il programma delle attività dell'Associazione;

f) deliberare l'istituzione delle Sezioni provinciali e stabilire i regolamenti relativi al loro funzionamento;

g) deliberare la nomina dei Delegati delle Sezioni provinciali;

h) elaborare i criteri generali in ordine alla prestazione dei servizi ai Soci;

i) assumere e licenziare i dipendenti, determinandone le mansioni e la retribuzione;

j) nominare i professionisti ed i consulenti della cui collaborazione decida di avvalersi per la migliore realizzazione degli scopi associativi;

k) compiere tutti gli atti od operazioni attribuiti alla propria competenza dallo Statuto o dai regolamenti;

I) attuare eventuali forme di collegamento con Associazioni aventi scopi affini o complementari ai propri, deliberando l'eventuale adesione a Federazioni;

m) assumere, in genere, ogni iniziativa ravvisata opportuna od utile in relazione alle finalità e agli interessi dell'Associazione.

2. Il Consiglio direttivo è investito di ogni più ampio potere per il compimento di tutti gli atti di gestione ordinaria e straordinaria della Associazione, nessuno esclu­so od eccettuato, salvo quanto devoluto per Statuto alla competenza di altri organi dell'Associazione.

3. Il Consiglio direttivo può delegare ad uno o più dei propri componenti, disgiuntamente o congiuntamente tra loro, i poteri per il compimento di determinati atti o categorie di atti, stabilendone le modalità.

 

Art. 21 - Presidente dell'Associazione

 

1. Il Presidente dell'Associazione è eletto con voto palese dal Consiglio direttivo tra i propri componenti. Lo scrutinio è segreto qualora lo richiedano almeno due componenti il Consiglio stesso.

2. Egli dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

3. Durante il suo mandato il Presidente può essere revocato dal Consiglio diretti­vo per gravi motivi, con deliberazione approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio stesso.

 

Art. 22 - Poteri e prerogative del Presidente

1. Spetta al Presidente dell'Associazione:

a) convocare e presiedere l'Assemblea;

b) convocare e presiedere il Consiglio direttivo;

e) rappresentare l'Associazione in tutti gli atti civili e giudiziali e nei rapporti con i terzi, siano essi Autorità ed Amministrazioni pubbliche, enti o privati, salvo che per gli atti di ordinaria amministrazione relativi al funzionamento delle Sezioni, che re­stano demandati all'autonomia operativa dei Delegati;

d) esercitare il diritto di querela e costituirsi parte civile per i reati commessi a danno dell'Associazione;

e) curare i rapporti con le Istituzioni politiche e parlamentari, con le pubbliche Amministrazioni, con le organizzazioni sindacali ed economiche e in genere con i soggetti e gli Enti con i quali l'Associazione debba entrare in contatto in ragione delle proprie finalità statutarie;

f) stipulare i contratti e le convenzioni di rilievo nazionale di cui sia parte l'Asso­ciazione e firmare la corrispondenza e gli atti dell'Associazione;

g) nominare i Delegati alle Sezioni provinciali su conforme delibera del Consiglio direttivo;

h) verificare l'operato delle Sezioni anche mediante accessi o ispezioni presso le stesse, da eseguirsi direttamente e/o mediante persone di propria fiducia;

i) dare esecuzione alle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione, ed in particolare quelle dell'Assemblea, e vigilare sull'osservanza dello Statuto.

j) sottoscrivere congiuntamente al Tesoriere i rendiconti consuntivi ed i bilanci preventivi;

k) sottoscrivere i mandati di pagamento, gli ordini di riscossione, e di riparto spese e in

 genere ogni operazione relativa al movimento di fondi, di competenza degli organi nazionali;

I) effettuare tutte le operazioni finanziarie necessarie per la gestione dell'Asso­ciazione;

m) sottoscrivere tutti gli atti necessari per l'attuazione degli scopi associativi in conformità al presente Statuto, promuovendo le attività che siano eventualmente richieste dalle circostanze;

n) adottare, in caso d'urgenza e salvo ratifica, i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo.

2. Per tutto quanto sopra previsto il Presidente opera con firma libera e singola.

3. Il Presidente può delegare al Segretario o ad alcuno dei Vice Presidenti, se nominati, la pratica esecuzione di particolari mansioni od atti o categorie di atti rientranti nella sua competenza.

 

Art. 23 - Vice Presidenti

1. Possono essere eletti dal Consiglio direttivo, con voto palese, da uno a tre Vice Presidenti, scelti fra i suoi componenti. Lo scrutinio è segreto qualora lo richie­dano almeno due componenti il Consiglio stesso.

2. Il Vice Presidente o i Vice Presidenti durano in carica quanto il Presidente e sono rieleggibili.

3. Nel caso in cui non siano stati eletti Vice Presidenti, ovvero nel caso di assenza o impedimento del Vice Presidente o di tutti i Vice Presidenti, se più d'uno, le relative funzioni sono svolte dal Consigliere più anziano d'età.

 

Art. 24 - Funzioni, poteri e prerogative dei Vice Presidenti

1. In caso di assenza o di impedimento del Presidente lo sostituisce il Vice Presidente; qualora siano stati nominati più Vice Presidenti lo sostituisce quello che verrà indicato dal Presidente o, in mancanza, il più anziano di essi o, in caso di impedimento o di assenza anche di questo, gli altri in ordine di anzianità.

2. Fermo il potere di sostituzione del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, come sopra previsto, al Vice Presidente o ai Vice Presidenti spettano i po­teri che ad essi vengono di volta in volta attribuiti dal Presidente.

3. Per i poteri ad essi conferiti, al Vice Presidente o ai Vice Presidenti spetta disgiuntamente la rappresentanza dell'Associazione, salvo per quei poteri, operazioni o

categorie di operazioni per cui il Presidente espressamente attribuisca loro congiuntamente la rappresentanza.

 

Art. 25 - Tesoriere

1. Il Tesoriere è eletto con voto palese dal Consiglio direttivo tra i suoi compo­nenti.

2. Egli dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

3. Il Tesoriere sovraintende alla gestione economica e finanziaria dell'Associa­zione e ne cura la conformità alle prescrizioni del bilancio preventivo; autorizza le spese ed i relativi pagamenti.

4. Egli riferisce sulle questioni di propria competenza al Consiglio direttivo.

5. Egli elabora, predispone e sottoscrive congiuntamente al Presidente il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo; riferisce inoltre annualmente al Consiglio

direttivo ed all'Assemblea in merito alla gestione economica e finanziaria dell'Associazione, predisponendo all'uopo una relazione sul rendiconto consuntivo da pubblicizzare nei modi ritenuti più opportuni.

 

Art. 26 - Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è formato da tre componenti effettivi e due supplenti, anche non Soci.

2. Esso è eletto dall'Assemblea dell'Associazione, che provvede anche alla no­mina del Presidente del Collegio. Quest'ultimo deve essere iscritto all'Albo dei Revisori contabili.

3.1 Revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

4.1 Revisori dei conti possono essere retribuiti a forfait in ragione di anno secon­do apposita deliberazione dell'Assemblea.

5. I Revisori dei conti controllano la contabilità dell'Associazione ed in genere tutta la documentazione contabile ed amministrativa dell'Associazione stessa. Tale controllo è esercitato con verifiche da tenere almeno ogni tre mesi, delle quali deve essere redatto verbale su apposito libro.

 

Art. 27 - Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è formato da tre componenti, scelti fra i Soci.

2. Esso è eletto dall'Assemblea dell'Associazione, che provvede anche alla no­mina del Presidente del Collegio.

3. I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

4. Compito del Collegio dei Probiviri è quello di tentare una composizione ami­chevole di qualsiasi controversia dovesse insorgere fra i Soci, o fra questi e gli or­gani statutari, o fra organi statutari e loro componenti o fra i Delegati e l'Associazio­ne.

5. Sono inoltre deferite al Collegio dei Probiviri le controversie in ordine all'inter-pretazione e all'applicazione dello Statuto e dei regolamenti.

6. Le controversie di cui ai due precedenti comma sono deferite obbligatoriamen­te al Collegio dei Probiviri. Il Collegio medesimo decide in via esclusiva ed inappellabile sugli eventuali ricorsi dei Soci contro i provvedimenti di esclusione dall'Associazione deliberati dal Consiglio direttivo a mente del precedente articolo 12.

7. Il Collegio sceglie autonomamente le modalità di procedura e giudica secon­do equità ed in modo inappellabile, decidendo anche circa l'eventuale accollo alla parte soccombente, o ad entrambe le parti, di eventuali costi.

8. Le parti sono tenute ad accettare il giudizio dei Probiviri come se fosse la ma­nifestazione della loro volontà e a dare ad esso immediata esecuzione.

 

Art. 28 - Segretario dell'Associazione

1. Il Segretario è nominato a tempo indeterminato dal Consiglio direttivo dell'As­sociazione all'interno della compagine Sociale. Egli può essere altresì revocato dal Consiglio direttivo con deliberazione inappellabile.

2. Spetta al Segretario dell'Associazione:

a) coordinare, su indicazione del Presidente, l'organizzazione e il buon funziona­mento degli uffici centrali e della struttura periferica dell'Associazione;

b) ricevere e controllare i rendiconti economico-finanziari della gestione delle Sezioni provinciali, nonché le relative relazioni operative, così come previsto al precedente articolo 9, 7° comma, riferendone al Presidente ed al Consiglio direttivo;

e) coadiuvare ed assistere il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni;

d) eseguire, avvalendosi della collaborazione degli Uffici ed eventualmente di consulenti, le pratiche assegnategli dal Presidente o dal Consiglio direttivo, e riferir­ne ai medesimi organi;

e) sottoscrivere insieme al Presidente i mandati di pagamento, gli ordini di ri­scossione, i ruoli di riscossione, di riparto delle spese ed in genere ogni operazione relativa al movimento dei fondi;

 

f) emettere tratte, girare ed in genere apporre la propria sottoscrizione su asse­gni ed altri titoli di credito, anche a firma singola, qualora espressamente autorizza­to dal Presidente;

g) dirigere l'attività del personale dipendente e in genere dei collaboratori dell'Associazione;

h) curare la custodia dell'archivio dell'Associazione;

i) provvedere a diramare tempestivamente gli avvisi di convocazione delle adu­nanze dell'Assemblea, del Consiglio direttivo e degli altri organi statutari;

j) assistere alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, redigendone i relativi verbali;

k) tenere i libri, i registri e i documenti dell'Associazione;

I) dare pratica esecuzione, per quanto di sua pertinenza, alle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio direttivo e in genere degli organi statutari dell'Associa­zione;

m) eseguire, con la collaborazione degli Uffici, tutti i lavori e le incombenze riguardanti l'attività e la gestione dell'Associazione, secondo le indicazioni del Presi­dente.

3.1 libri di cui sopra, della cui tenuta è responsabile il Segretario, sono i seguenti:

- libro dei Soci;

- libro dei verbali dell'Assemblea;

- libro dei verbali del Consiglio direttivo;

- libro giornale;

- libro cronologico delle Sezioni e dei Delegati;

- partitari delle Sezioni e dei Delegati;

- libro degli inventar) del patrimonio Sociale.

Tali libri dovranno essere vidimati dal Presidente, o persona da questi delegata, prima di essere messi in uso.

 

Art. 29 - Esercizi Sociali - Rendiconto consuntivo e Bilancio preventivo

1. Gli esercizi Sociali decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, e comunque non oltre il primo semestre dell'anno successivo, devono essere compilati il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo dell'Associazione, da presentarsi all'approvazione dell'Assemblea.

 

   

2. Almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea recante all'ordine del giorno l'esame e l'approvazione del rendiconto consuntivo e del bilancio pre­ventivo, tali documenti sono depositati presso gli uffici centrali dell'Associazione a disposizione dei Soci, unitamente alla relazione del Consiglio direttivo e a quella del Collegio dei Revisori dei conti.

 

Art. 30 - Scioglimento dell'Associazione

1. L'Associazione si scioglie per deliberazione dell'Assemblea adottata con la maggioranza richiesta dal precedente articolo 2, ovvero per qualunque altra causa prevista dalla legge.

2. In conseguenza del verificarsi di una causa di scioglimento, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, scelti anche al di fuori dei Soci, determi­nandone le attribuzioni e i poteri e stabilendone il compenso.

3. I liquidatori, al termine delle operazioni di liquidazione, provvedono alla devo­luzione della consistenza residuale del patrimonio dell'Associazione stessa ad altre associazioni aventi analoghe finalità, per scopi non in contrasto con le finalità in vi­sta delle quali l'Assindatcolf è costituita, o comunque per scopi di generale utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23.12.96, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

 

Art. 31 - Clausola di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme dettate dal Codice Civile e dalle leggi speciali in materia di associazioni non riconosciute.

 

Norma transitoria

II presente Statuto entra in vigore il giorno dell'approvazione da parte dell'Assemblea.

Entro cinque mesi dalla sua approvazione verranno rinnovate tutte le cariche Sociali ad eccezione dei Delegati. Questi ultimi, in carica al momento dell'approva­zione del presente Statuto da parte dell'Assemblea, decadono con la data del 31 ottobre dell'anno successivo a quello in cui si è verificata l'approvazione stessa.

L'adeguamento delle strutture organizzative dell'Associazione avrà luogo entro sei mesi dallo stesso termine.